I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno ravvisato un grave ed irreparabile danno economico per le aziende del gruppo. Il Comune, che non si è neanche costituito in giudizio, “richiamato” per non aver rispettato l’esito del referendum del 2004
L’Amministrazione comunale ha tempo fino al 31 agosto per trovare una soluzione alternativa alla chiusura al traffico di via San Lorenzo in occasione del mercato del giovedì: lo ha stabilito il TAR di Salerno accogliendo il ricorso (2010/1055) presentato, lo scorso 25 giugno, dal gruppo Prosidea e l’Alto Carburanti contro il divieto di circolazione firmato dal comandante della Polizia municipale Sabino Parziale. La 2^ sezione del Tribunale amministrativo regionale, giovedì scorso, 8 luglio, ha emesso un’ordinanza sospensiva (2010/686) con la quale ha prima rilevato che la delocalizzazione del mercato settimanale è in contrasto con l’esito del referendum comunale del 2004, ravvisando poi un grave ed irreparabile danno economico per i ricorrenti. Il Comune di Atripalda, da parte sua, stranamente non si è costituito in giudizio nonostante la giunta avesse deliberato di farlo nella seduta del 30 giugno scorso e nonostante le dichiarazioni in tal senso del vicesindaco Enzo Aquino delegato al traffico. A questo punto è molto probabile che l’Amministrazione comunale decida di ricorrere in tutta fretta al Consiglio di Stato anche se, vista l’imminente pausa estiva, potrebbe risultare difficile ottenere una sentenza prima della fine di agosto. Il gruppo Prosidea e l’Alto carburanti che, fra l’altro, martedì prossimo riceveranno un sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale per verificare l’occupazione abusiva di un terreno di proprietà comunale all’epoca della realizzazione dell’autolavaggio, attraverso l’avv. Gherardo Maria Marenghi, sono ricorsi al TAR lamentando perdite economiche fino al 40% da quando è entrato in vigore il divieto di circolazione il giovedì dalle 6:00 alle 15:00 per consentire lo svolgimento della fiera settimanale. E l’ordinanza sospensiva finisce per complicare ulteriormente i piani dell’Amministrazione proprio all’indomani della concessione, da parte del Comune di Avellino, dell’area antistante l’ex macello del capoluogo per essere destinata a parcheggio. I termini dell’accordo dovrebbero essere i seguenti: il Comune di Avellino effettuerà, a spese del Comune di Atripalda, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza e gestirà, trattenendone i profitti, attraverso una società controllata il parcheggio il giovedì mattina che quasi certamente sarà utilizzabile dagli avventori esclusivamente a pagamento.
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N. 01055/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2010, proposto da:
Alto Carburanti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Velia,15;
contro
Comune di Atripalda, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provv.to prot. 7345/10 relativo a ordinanza di divieto di circolazione;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2010 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato – sulla base degli atti prodotti in giudizio – che il provvedimento impugnato risulta in contrasto con gli esiti della consultazione referendaria relativa alla ubicazione del mercato, di cui l’amministrazio ne ha preso atto con delibera del C.C. n. 15/2004;
Evidenziato che l’Amministrazio ne non si è costituita in giudizio né ha prodotto documentazione atta a vincere il profilo di illegittimità sopra evidenziato;
Ritenuto- per quanto rappresentato in ricorso – che sussiste danno grave ed irreparabile per il ricorrente;
Ritenuto, per l’effetto, di dover accogliere la proposta domanda cautelare, con la precisazione che di seguito si riporta;
Ritenuto, infatti, nella doverosa valutazione comparativa degli opposti interessi, di dover concedere comunque al Comune, per l’esecuzione della presente ordinanza, termine fino al 31 agosto 2010, utile alla individuazione di soluzioni alternative;
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare proposta nei sensi di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministra zione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consiglie re, Estensore
Giovanni Sabbato, Consig liere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2010
IL SEGRETARIO
VERGOGNATEVI CARI AMMINISTRATORI. .......
oltre ad essere incapaci, sono anche degli insensati in quanto non si sono neanche costituiti in giudizio.
fortunatamente mancano meno di due anni alla scadenza del mandato, sperando che dopo di loro ci siano persone più capaci.
AUGURI agli Atripaldesi