Ravvedimento senza interessi e sanzioni, c'è tempo fino al 31 maggio
È stato esaminato, nel Consiglio Comunale di lunedì 8 marzo, il“Regolamento della definizione agevolata dell’Imposta comunale sugli immobili” (ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337, della L. 311/2004 – Finanziaria 2005) ovvero il programma che regola il trattamento agevolato riservato ai contribuenti che entro il 31 maggio 2010 presenteranno l’atto o l’aggiornamento dei dati catastali relativi ad immobili di loro proprietà o di cui sono amministratori, che non sono in regola con la registrazione catastale a causa di variazioni strutturali e funzionali degli immobili (diversa destinazione d’uso, ristrutturazioni e manutenzioni superiori al 15 %, ampliamenti etc..) o che non sono stati proprio registrati. L’importo da versare comprende cinque annualità di imposte arretrate per ogni immobile, senza dovervi aggiungere interessi e sanzioni. Qualora la variazione si sia registrata a partire da un periodo inferiore ai 5 anni, l’importo sarà calcolato a partire dalla data del cambiamento. Il procedimento burocratico prevede due momenti: il primo comprende la stesura dell’atto di attribuzione o di aggiornamento dei dati catastali relativi all’immobile per mezzo di tecnici professionisti e abilitati a questo tipo di operazione; la trasmissione del documento al Comune e il versamento della somma entro il 30 giugno 2010. Nel secondo momento bisognerà presentare al Comune il modelli di comunicazione ICI per variazione catastale su apposito modello dell’Ufficio Tributi, allegando l’attestazione dell’avvenuto versamento. Fondamentale è l’indicazione della data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale: la sua assenza o la sua falsa indicazione determinerebbero l’esclusione dall’agevolazione e il pagamento dell’imposta con relativi sanzioni ed interessi.