Siamo entrati nel periodo di massimo rischio, la Regione Campania ha emanato un decreto: lo stop durerà fino al 20 settembre
Quello attuale è il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi e la Regione Campania, attraverso un decreto del Direttore generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, ha vietato ogni forma di combustione di residui vegetali agricoli e forestali fino al prossimo 20 settembre.
Nello stesso provvedimento si richiama l’attenzione su:
- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade;
- sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- sull’opportunità che i Sindaci dei Comuni della Campania emanino apposite Ordinanze per la prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza;
- sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle ordinanze emanate dalle autorità locali.
Ricordiamo che, negli altri periodi dell’anno, l’abbruciamento di sfalci e sterpaglie, relativamente ai residui vegetali, è consentita in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati, con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
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