Dopo il ricorso dell’impresa San Sabino, cesserà l'esclusiva del servizio sul territorio comunale e la concessione in privativa alla ditta Russo
Una recente sentenza del Tar di Salerno ha accolto il ricorso della ditta di onoranze Funebri San Sabino di Picariello Giuseppe e Picardi Paolo di Atripalda contro il Comune: sentenza in base alla quale il servizio di trasporto funebre non potrà più essere esclusivamente competenza dell’ente comunale ma potrà, invece, essere effettuato anche dalle altre imprese del territorio. La querelle risale al 2009 quando la nascente ditta San Sabino, inoltrate le documentazioni e la relativa Dia (Denuncia Inizio Attività) all’ufficio di competenza ricevette, in tutta risposta (e dopo ben sei mesi di attesa) l’autorizzazione per l’attività ma, di contro, la non abilitazione all’esercizio del servizio di trasporto funebre perché riservato, in privativa con il Comune, alla ditta Franca Russo sulla base di tariffe già fissate dal 2001 e con l’obbligatorietà di ricorrere a soli due mezzi di trasporto recanti la denominazione “Comune di Atripalda”. La convenzione era stata rinnovata nel 2006 (sulla base di un regolamento comunale del 1996 che prevedeva l’affidamento dell’esercizio a terzi) ed aveva durata fino al 2013. Proprio questo punto ha generato la svolta della vicenda: l’istituto della concessione a terzi (in privativa) da parte del Comune nella gestione del servizio di trasporto funebre in Italia non sarebbe più vigente dopo l’abrogazione della relativa legge nel 1990. Essa, infatti, annulla le disposizioni precedenti e non indica nulla sulla municipalizzazione del servizio che, dunque, non più ritenersi ammessa perché non “stabilità per legge”. Inoltre, alcune leggi del 2000 sull’eliminazione di professioni anticoncorrenziali hanno abolito ogni privativa sui servizi pubblici di cui gli enti locali risultino titolari. Per tali motivi la Sentenza del Tar ha giudicato al licenza concessa alla ditta San Sabino come illegittima nella condizione relativa al trasporto e sono stati perciò bocciati anche tutti gli atti relativi alla cessione in privativa come concorrenza: il Comune manterrà il servizio di trasporto funebre, alle stesse tariffe e con la ditta convenzionata fino al 2013, ma non con carattere di esclusività e monopolio sul territorio. L’agenzia San Sabino potrà, dunque, includere nel servizio funebre anche quello del trasporto autonomo con i mezzi desiderati dagli utenti e con le conseguenti tariffe soggettive. Inoltre, con al stessa sentenza, il Tar ha condannato il Comune a pagare le spese di giudizio, quantificate in 2mila euro.
Nessun risarcimento del danno, invece, è toccato all’impresa firmataria del ricorso poiché la domanda proposta era sfornita del necessario supporto probatorio in ordine all’eventuale importo spettante. Nella causa sono intervenuti l’avvocato Walter Visilli per la società Picariello-Picardi e l’avvocato Katiuscia Postiglione per il Comune. Per la ditta Francesca Russo invece è intervenuto l’avvocato Pietro Musto.