Gli esercizi pubblici potranno richiedere l’autorizzazione ad ampliare la superficie di vendita. Il regolamento sarà discusso stasera in Consiglio comunale
L’appuntamento è per le ore 18:30: il Consiglio comunale è chiamato ad intervenire per la terza volta in quattro anni sul Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento dei gazebo commerciali. E lo farà per apportare una serie di modifiche ad una versione del 2013 successiva a quella originaria adottata nel 2010. Stavolta la modifica sostanziale riguarda la regolamentazione dell’installazione di gazebo commerciali anche su aree private oltreché pubbliche, e anche in zone urbanistiche prima escluse come quella destinata agli insediamenti produttivi (zona omogenea D).
Se la proposta della maggioranza passerà in Consiglio comunale, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, poste in essere da esercizi pubblici, che utilizzano un’area pubblica o privata antistante o limitrofa, ricadenti nelle zone omogenee residenziali e produttive, potranno richiedere l’autorizzazione ad installare gazebo commerciali, cioè ad ampliare la superficie di vendita.
Le finalità del regolamento sono diverse: utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all’aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della città; incentivare la piccola imprenditoria cittadina attraverso l’ampliamento all’aperto dell’attività; tutela della salute ambientale, acustica e atmosferica; tutela del decoro e dell’arredo urbano; rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della città, anche attraverso la previsione di aree interdette all’esercizio delle attività di somministrazione di cibo e bevande.
Le “regole” sono poche. Innanzitutto l’area pubblica o privata su cui si intende montare il gazebo deve trovarsi immediatamente antistante l’esercizio oppure nelle immediate adiacenze purché non superiore a 20 mq. e, naturalmente, non ricadente sulla sede stradale. Nei casi di occupazione dei marciapiedi, l’impegno è consentito per un massimo di 2 metri e comunque tale da lasciare almeno due metri liberi per la circolazione dei pedoni. In ogni caso, la superficie esterna massima utilizzabile è di 32 mq. per gli esercizi commerciali la cui superficie interna è superiore a 32 mq., che scende a 16 mq. nei casi in cui la la cui superficie interna è inferiore a 32 mq. I gazebo, infatti, devono essere dimensionati sul modulo di 4 metri per 4 metri e, dunque, al massimo possono essere due nei casi di superfici interne superiori a 32 mq.. Il gazebo, poi, deve essere precario, costituito da una pedana in legno appoggiata al suolo e priva di barriere archiettoniche, cioè non infisso al suolo in modo permanente perché destinato a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, pertanto facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente sull’area dove sono stati posizionati. E la struttura dev’essere metallica, con pannelli in alluminio oppure completamente trasparenti. Per le zone della città esterne alla perimetrazione del “Piano colore” i gazebo possono essere rivestiti anche con altri materiali tranne plastica o plexiglass. La temporaneità, infine, è fissata in sei mesi, rinnovabili di volta in volta, alla cui scadenza c’è l’obbligo del rinnovo oppure della rimozione entro sette giorni. Le violazioni del regolamento prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L’autorizzazione all’installazione dei gazebo può essere richiesta dai titolari delle attività commerciali, i quali prima del rilascio sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
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