Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.
La relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione e pianificazione economico-finanziaria dell’Amministrazione comunale, viene influenzata dalle molteplici novità che incidono sulla predisposizione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili ad esso allegati. Il corrente anno finanziario si presenta, più che mai, con un equilibrio di finanza locale “ope legis” di estrema incertezza e criticità, derivante da molteplici restrizioni ed innovazioni incisive e determinanti nella formulazione delle previsioni di bilancio 2011. In primis, rileviamo le forti restrizioni disposte con la cd. “manovra estiva” (D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010), che integrano ed ampliano i vincoli già imposti dal D.L. n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08 e che si traducono, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti ai comuni per 1,500 mld nel 2011 (per Atripalda - 330.000,00 euro) e per 2,500 mld. dal 2012. E’ intervenuta, altresì, la legge di stabilità 2011 (n. 220/10) che all’art. 1 c. 123 stabilisce che, fino all’attuazione del federalismo fiscale, resta sospeso il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti della TARSU ad integrale copertura del costo del servizio. A completare il quadro, si sottolineano le enormi limitazioni derivanti dalle norme sul patto di stabilità interno, che impongono al Comune di Atripalda, ente considerato “virtuoso” secondo i parametri di finanza pubblica, di ottenere, per il 2011, un saldo migliorativo in termini di competenza mista. Le innovazioni legislative “epocali” derivanti dalla legge-delega n. 42/09, di attuazione del federalismo fiscale, hanno visto in primis l’emanazione del decreto sul federalismo demaniale, con susseguente elencazione dei beni statali assegnati agli Enti locali - tra i quali non è incluso il Comune di Atripalda - e l’emanazione del decreto inerente l’individuazione del cd. “fabbisogno standard” degli Enti locali (d. lgs. n. 216 del 26-11-2010), che determinerà - nel regime di federalismo transitorio, dal 2012 - la manovra di riequilibrio delle entrate correnti rispetto all’applicazione del federalismo stesso . Infine, a prosieguo dell’esecuzione della legge-delega 49/09, la manovra di federalismo fiscale “municipale” è stata approvata con d. lgs. N.23 del 24 marzo 2011, in vigore dal 7 aprile u.s., e determina l’istituzione - sin dal 2011 - di importanti entrate tributarie locali, quali la cedolare secca sugli affitti, lo svincolo dell’addizionale Irpef, la compartecipazione all’Iva. Allo stato non è possibile aver certezza del definitivo assetto delle entrate di bilancio corrente, dal momento che proprio il 2011 rappresenta l’incipit del federalismo fiscale , con il biennio successivo (sino al 2014 per il regime pieno), e sono ancora sul tavolo del legislatore i DD.PP.CC.MM. che potranno far luce sull’entità effettiva delle entrate “municipali” in conseguenza dell’iter di riforma federalista. E’ stato reso noto, comunque, che nel primo anno di applicazione della riforma e in attesa che vengano definiti i fabbisogni standard, i Comuni riceveranno dalla compartecipazione Iva e dal fondo di riequilibrio alimentato dal gettito dei tributi immobiliari devoluti, esattamente quanto avrebbero incassato dai trasferimenti erariali al netto dei tagli del dl 78. Pertanto, il bilancio di Atripalda prudentemente si attesta sulle entrate di bilancio da contributi erariali 2010 al netto del “taglio di fine anno” pari a circa 330.000 euro, con le naturali conseguenze. Va detto, inoltre, che la relazione previsionale e programmatica 2011 prevede l’attuazione obbligatoria del d.lgs. n. 150/09 (riforma Brunetta) e diviene, altresì, un importante strumento di valutazione della “performance” organizzativa ed individuale dei Dipendenti comunali, in base alla rilevazione del livello di attuazione dei piani e programmi , ovvero della misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto dei tempi previsti, degli standards qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse. La relazione in fieri deve, pertanto, corrispondere con veritiera analisi alle attività programmatiche definite per ciascun Settore dall’Amministrazione, con riferimento al periodo di programmazione triennale 2011/2013, relativa ai quattro Settori in cui è suddivisa la struttura organizzativa dell’Ente, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con atto G.C. n. 18 del 10/02/2011, esecutivo. I Settori sono affidati alla gestione dei Responsabili incaricati dal Sindaco con il coordinamento del Segretario generale. I programmi della relazione sono pertanto quattro, quanti sono i Settori stessi, suddivisi in progetti relativi a specifici servizi.
Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.
La programmazione del triennio 2011-2013, come nei precedenti esercizi, trae origine dalle linee programmatiche di mandato approvate dall’Amministrazione in carica con delibera di C.C. n° 41 del 22/10/2007, attualizzate alla luce delle disposizioni normative dettate dalla legge 133/2008, cd. Riforma Brunetta, e delle disposizioni del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, attuativo della legge n. 15/09 di riforma della P.A. , nonché della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) e relativi decreti, con cui è stata data attuazione all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ormai riconosciuta dal dettato costituzionale (art. 119 Cost.). La definizione delle linee programmatiche della presente relazione e, quindi, l’analisi dell’ordinamento istituzionale e finanziario contabile dell’Ente ha, inoltre, tenuto conto delle pesanti misure dettate dalla legge di stabilità 2011 (n. 220/10) volte alla riduzione dei costi delle amministrazioni locali, unitamente al d.l. n. 78/10, conv. in legge n. 122/10, che sancisce anche una pesante riduzione dei trasferimenti erariali; inoltre, sono contemplate le innovazioni sull’organizzazione amministrativa anche locale, che prevedono l’integrale digitalizzazione del sistema amministrativo nella logica di trasparenza e partecipazione sancito dalla legge di riforma sul procedimento amministrativo (L. 69/2009). Nella logica legislativa che detta la prioritaria partecipazione degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, vanno inquadrate le nuove disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità interno dettate dai commi 87-124, art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), disciplinanti il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, interpretate dalla circolare R.G.S. n. 11/2011, contenente i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli Enti locali ivi inclusi il nuovo metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il “Patto regionalizzato”. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). Tra le operazioni finali non sono da considerare né l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa, perché l’utilizzo, nell’ambito del saldo del patto di stabilità interno, dell’avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento. Rispetto alla disciplina previgente il nuovo meccanismo di attribuzione di saldo obiettivo è parametrato non più al saldo registrato in un periodo precedente, bensì alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale. Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai conti consuntivi, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013 (comma 88). Le percentuali individuate sono, per i comuni, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 11,4%, 14,0% e 14,0%. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell’importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91). Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l’anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008). Si rappresenta, altresì, che le nuove regole del patto di stabilità interno introducono un severo principio generale, valido a decorrere dal 2011, che prevede che l’obiettivo strutturale delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è rappresentato dal conseguimento di un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero (comma 90). L’obiettivo, come per i decorsi anni, è quello del rispetto del patto di stabilità: ne consegue che le spese di investimento risultano ancor più limitate A seguito della novella di cui al D.L. n. 78/10, tutti gli Enti locali sono tenuti, senza possibilità di deroga, al rispetto delle previsioni di cui al comma 562 dell’articolo unico della legge n. 296/06 e, dunque, all’obbligo di contenimento della spesa entro il corrispondente ammontare dell’anno 2004 e al limite all’assunzione di personale delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Per gli enti sottoposti al patto di stabilità l’attuale disciplina delle spese del personale è contenuta nell’art. 1, comma 557 della legge n. 296/06, come sostituito dal D.L. n. 78/10, e prevede per tali enti l’obbligo di adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa di personale, da intendersi come riduzione dell’ammontare della spesa per il personale dell’anno precedente. Dal primo gennaio, è inoltre fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La legge n. 220/10 (legge di stabilità per l’anno 2011) ha infine stabilito che, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009 n. 42 (vigilanza). L’incremento delle risorse umane, necessario per i numerosi pensionamenti e per evitare carenze strutturali nei servizi, va definito attraverso lo specifico documento di programmazione, e verificato alla luce della normativa succitata e delle possibilità di spesa offerte dal bilancio. Per l’anno 2011 la pressione tributaria è in consistente aumento, per l’attività di verifica dell’evasione fiscale, soprattutto ICI e TArsu, quest’ultima a pareggio del costo del servizio, ma in imminente trasferimento alla Provincia. Si prevede una verifica dei contratti di fornitura in scadenza , dei servizi appaltati dall’Ente e l’attivazione di misure di risparmio energetico con fonti di energia alternativa. Il pareggio del Bilancio 2011, a differenza di quanto successo nei precedenti esercizi, è assicurato da maggiori entrate tributarie e da sanzioni da Codice della strada, nonché dall’accertamento di oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti al 75%. Il Piano di alienazione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, pro parte dev’essere ancora realizzato.Le procedure di vendita sono in itinere. La programmazione relativa ai singoli Settori tiene conto, in conclusione, della particolare situazione economica e dei necessari tagli alla spesa.
Clara Curto (segretario generale)
Paolo De Giuseppe (responsabile servizi finanziari)
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Il bilancio di previsione 2011 arriva in Consiglio comunale |
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speriamo che passi presto la nottata.